1. Ai rapporti discendenti da contratti di collaborazione coordinata e continuativa in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, riconducibili o meno ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2094, 2094-bis e 2095 del codice civile, come sostituiti e introdotto dall'articolo 2 della presente legge, nonché le disposizioni contenute nel libro V, titolo II, capo I, sezione III, del codice civile medesimo, e le leggi speciali vigenti in materia di lavoro.
2. Ai rapporti di collaborazione riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro si applicano, ricorrendone i requisiti sostanziali, le disposizioni di cui all'articolo 5.
3. Per i titolari di rapporti di collaborazione continuata e continuativa in corso di esecuzione, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso pubbliche amministrazioni sono indette apposite procedure concorsuali assuntive.
4. Gli articoli 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 86 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono abrogati.
1. L'articolo 2094 del codice civile è sostituito dai seguenti:
«Art. 2094. - (Contratto di lavoro). - Con il contratto di lavoro, che si reputa a tempo indeterminato, fatte salve le eccezioni previste dalla legge il lavoratore si obbliga, mediante retribuzione, a prestare
Art. 2094-bis. - (Diritti di informazione). - I datori di lavoro informano semestralmente le rappresentanze sindacali aziendali o le rappresentanze sindacali unitarie, ove costituite, sul numero, sulle caratteristiche professionali e sulle modalità delle prestazioni lavorative dei lavoratori che prestano la loro attività nelle rispettive aziende».
2. L'articolo 2095 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 2095. - (Categorie dei lavoratori). - I lavoratori di cui al primo comma dell'articolo 2094 si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai».
1. La contribuzione dovuta per i lavoratori che prestano la loro collaborazione secondo le modalità stabilite dall'articolo 2094, terzo comma, del codice civile, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della presente legge, è equiparata a quella già prevista dalle norme vigenti per gli altri lavoratori che prestano la loro opera nell'impresa, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
2. Per ciascuno dei lavoratori già titolari di rapporti di collaborazione continuata e continuativa, riconducibili o meno ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro, e rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, è concesso al datore di lavoro uno sgravio contributivo forfetario di 200 euro mensili per il primo anno e di 100 euro mensili per l'anno successivo.
1. L'articolo 2549 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 2549. - (Nozione). - Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto. Detto apporto in nessun caso può essere costituito da una prestazione di lavoro, di qualsiasi natura. Qualora l'apporto dell'associato si concreti nella prestazione di un'attività lavorativa, in violazione di quanto disposto dal presente articolo, il contratto di associazione in partecipazione è nullo e in sua vece si considera stipulato fra le parti un contratto di lavoro a tempo indeterminato».
1. Il contratto di lavoro di cui all'articolo 2094, primo comma, del codice civile, come sostituto dall'articolo 2, comma 1, della presente legge, è stipulato di regola a tempo indeterminato, salvo nei casi e con i limiti indicati al comma 2 del presente articolo.
2. Il termine apposto alla durata del contratto di lavoro non può superare i tre anni, comprese eventuali proroghe. È consentito apporre un termine alla durata del contratto di lavoro nei seguenti casi:
a) a fronte di oggettive e temporanee ragioni di carattere tecnico, organizzativo o produttivo;
b) quando l'assunzione ha luogo per sostituire lavoratori assenti per i quali sussiste il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro;
c) per l'assunzione di dirigenti, amministrativi e tecnici, purché il contratto non abbia durata superiore a cinque anni. I dirigenti assunti ai sensi della presente lettera possono recedere dal contratto a termine decorso un biennio dalla sua stipulazione e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2118 del codice civile;
d) nelle altre ipotesi di attività temporanee individuate nei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati unitariamente dai sindacati comparativamente più rappresentativi in base alla loro consistenza organizzativa e ai risultati delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie.
3. In relazione ai casi di cui al comma 2, i contratti collettivi stabiliscono la percentuale massima dei lavoratori che possono essere assunti con contratto a tempo determinato rispetto al numero dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato. Le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto e le rappresentanze
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) qualora le imprese abbiano proceduto a sospensione o a riduzione dell'orario di lavoro del personale;
c) qualora le imprese, nei dodici mesi precedenti, abbiano effettuato licenziamenti collettivi di lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato della stessa qualifica.
11. I rapporti dei lavoratori assunti in violazione dei divieti di cui al comma 10 si considerano a tempo indeterminato, senza pregiudizio del diritto dei lavoratori sospesi o licenziati di ottenere la reintegrazione nel posto e orario di lavoro.
12. Nel caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8, 10 e 11 il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 3.000 per ogni lavoratore cui l'inosservanza si riferisce.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata la conclusione di contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato.
2. La conclusione di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato resta consentita nelle ipotesi che legittimano la conclusione di un contratto di lavoro a termine, ai sensi dell'articolo 5 e in conformità delle disposizioni stabilite dal medesimo articolo, purché non sia intercorsa tra lavoratore e datore di lavoro una previa intesa assuntiva che preveda il ricorso solo formale all'intervento dell'agenzia di somministrazione.
3. Per la durata del contratto di somministrazione i lavoratori svolgono la propria attività nell'interesse, nonché sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
4. Qualora la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 del
1. L'imprenditore che affida appalti di opere o di servizi per l'espletamento di attività inerenti al ciclo produttivo dell'impresa è tenuto in solido con l'appaltatore, nei confronti dei dipendenti di quest'ultimo, per l'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla legislazione vigente in materia di previdenza e di assistenza, nonché per l'applicazione di trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli spettanti ai dipendenti del committente. La responsabilità del committente sussiste anche nei confronti dei dipendenti di eventuali subappaltatori.
2. L'appalto è illegittimo ed i lavoratori in esso impiegati sono considerati a tutti gli effetti dipendenti dell'imprenditore committente quando non vi sono, da parte dell'appaltatore, organizzazione di mezzi propri e assunzione del rischio d'impresa o, trattandosi di appalto di servizi, questo consiste nell'esecuzione di mere prestazioni di lavoro, ancorché organizzate e dirette dall'appaltatore, eccettuati i casi di appalti di servizi per attività di alta specializzazione, non inserite stabilmente nel ciclo produttivo dell'impresa e individuate da contratti nazionali di lavoro unitariamente sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative in base alla loro consistenza organizzativa e ai risultati delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche quando l'appaltatore è una società cooperativa.
1. All'articolo 2112 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, che restano applicabili ai lavoratori anche dopo la scadenza dei contratti stessi, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. La sostituzione si produce esclusivamente tra contratti collettivi dello stesso livello»;
b) il quinto comma è sostituito dal seguente:
«Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato, ivi compresi l'usufrutto o l'affitto d'azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica preesistente, come tale, al trasferimento»;
c) il sesto comma è sostituito dal seguente:
«Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui
1. Ai fini della determinazione dell'organico aziendale, richiesta per l'applicabilità di norme di legge o di contratto collettivo, le imprese di cui all'articolo 2359 del codice civile e al decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, o che comunque presentano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, sono considerate come centro unitario di imputazione di rapporti giuridici lavorativi, indipendentemente dal numero dei lavoratori assunti direttamente da ciascuna di esse. Ai fini di cui al presente comma, si prescinde dalla distinta personalità giuridica di ciascuna impresa.
2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, nel caso in cui il lavoratore abbia prestato opera lavorativa promiscuamente per più imprese tra loro collegate, ognuna di esse assume verso il prestatore le responsabilità del datore di lavoro e risponde per il soddisfacimento di ogni suo credito e diritto.
1. Costituisce comportamento antisindacale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, l'utilizzo di prestazioni lavorative rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 2094 del codice
1. Le disposizioni di cui all'articolo 18, quarto comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e all'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, concernenti la misura delle indennità dovute in caso di licenziamento illegittimo, si interpretano nel senso che il lavoratore può sempre comprovare maggiori danni di natura patrimoniale ed extrapatrimoniale.
1. L'articolo 2087 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 2087. - (Tutela delle condizioni di lavoro). - I datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, comprese le società cooperative, sono tenuti ad adottare nell'esercizio dell'attività le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica, la personalità morale e la figura professionale di tutti i prestatori di lavoro.
In caso di violazione dell'obbligo di cui al primo comma, i prestatori di lavoro hanno diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subìto.
1. Gli articoli 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 e 82 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono abrogati.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.